I cittadini potranno presentare tutte le dichiarazioni anagrafiche (cambio di residenza con provenienza da altro comune o dall’estero, cambio di abitazione nell’ambito dello stesso comune) non solo allo sportello comunale, ma anche per raccomandata, per fax o per via telematica inviando i modelli allegati debitamente firmati e compilati ed i documenti richiesti.
In particolare, la trasmissione telematica è consentita mediante una delle seguenti modalità:
che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
che il dichiarante sia identificato dal sistema informatico attraverso carta di identità elettronica o carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante alla PEC del Comune;
che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d’identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmissione tramite posta elettronica semplice.
Sarà quindi possibile trasmettere le istanze attraverso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, oppure, in mancanza della PEC, attraverso la mail personale, allegando alla scansione della dichiarazione autografa, la fotocopia del documento d’identità.
La dichiarazione per essere accettata deve contenere necessariamente tutti i dati obbligatori previsti nell’apposito modulo.
Fermo restando che la decorrenza giuridica del cambio di residenza parte, come sempre, dalla data di presentazione della dichiarazione, entro i 2 giorni lavorativi successivi alla presentazione dell’istanza, il richiedente sarà iscritto in anagrafe e potrà ottenere il certificato di residenza e lo stato di famiglia, limitatamente alle informazioni “documentate”.
Nel caso di cambio di residenza con provenienza da altro comune, entro gli ulteriori successivi 5 giorni lavorativi il comune di provenienza dovrà provvedere alla cancellazione ed alla verifica dei dati forniti dal dichiarante. Da quel momento potranno essere rilasciate tutte le normali certificazioni.
Il comune, entro 45 giorni dalla dichiarazione, procede all’accertamento dei requisiti cui è subordinata l’iscrizione anagrafica (a partire dall’effettiva dimora abituale). Trascorso tale termine senza che siano pervenute comunicazioni negative, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto (silenzio-assenso, art. 20 legge 241/1990).
In caso di accertamento negativo l’interessato sarà cancellato dall’anagrafe con effetto retroattivo e sarà denunciato alle competenti autorità, per le responsabilità penali per dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.